Al
Sig. Presidente della Provincia
Ai
Sigg.ri Sindaci
Ai
Sigg.ri Dirigenti Uffici Pubblici
Al
Sig. Delegato provinciale CONI
Al
Sig. Presidente della Camera di Commercio
LORO
SEDI
e, p.c. Al
Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza
Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
Al Sig. Comandante Polizia Stradale
Al Sig.
Comandante Capitaneria di Porto
OGGETTO:
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Misure
urgenti di contenimento del contagio del “Coronavirus” – D.P.C.M. dell’8 e 9
marzo 2020 .
|
Si fa seguito a
precedente corrispondenza relativa all’oggetto comunicando che è stato
pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo
u.s. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”.
Al riguardo, si
forniscono alcune indicazioni anche sulla scorta delle direttive inviate dal
Ministro dell’Interno.
In
particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale a partire dalla giornata
odierna e fino al 3 aprile p.v..
Tra le articolate
misure previste, tutte finalizzate a implementare la strategia nazionale di
contenimento alla diffusione del fenomeno epidemiologico di cui trattasi, si
intende in particolare qui richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine alle
prescrizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 8 marzo, in quanto ormai riferite
all’intero territorio nazionale.
Di primario interesse
risulta anzitutto il dettato di cui alla lettera a) del citato art. 1, secondo
cui, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è
necessario "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed
in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza".
Conseguentemente,
ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli
interessati ai presupposti indicati dalla prescrizione di cui trattasi, rileveranno
elementi documentali comprovanti l’effettiva
sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione
che l’attività lavorativa o professionale dell’interessato non rientri tra
quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi
provvedimenti adottati per far fronte al fenomeno del Coronavirus (si pensi ai
servizi educativi per l’infanzia e alle attività didattiche di cui all’art. 1
comma 1 lett. h) del D.P.C.M. dell’8 marzo); ovvero situazioni di necessità che devono essere identificate con quelle
ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di una attività
indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente
tutelabile; o motivi di salute che
si devono identificare in quei casi in cui l’interessato debba spostarsi per
essere sottoposto a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di
residenza o domicilio.
Le
motivazioni inerenti le suindicate esigenze lavorative, situazioni di necessità
e motivi di salute dovranno essere attestate dall’interessato producendo una autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che potrà essere resa anche attraverso la
compilazione di moduli forniti dalle Forze di Polizia al momento del controllo
e la cui veridicità potrà essere verificata ex
post.
Si
sottolinea l’introduzione, al comma 2) dell’art.1 D.P.C.M. 9 marzo, della specifica
disposizione atta a vietare sull’intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, in tal modo implementando il quadro degli strumenti messi in
campo al fine di contenere la diffusione del COVID-19.
Sono sospesi
gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse,
soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive
federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo
svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte
all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile
consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Particolare riguardo merita la prescrizione di cui
alla lettera c) dell’ art. 1
del D.P.C.M. dell’8 marzo u.s. , la quale sancisce il divieto assoluto di
mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus: si tratta, come noto, di
un tema di particolare interesse per le
amministrazioni locali, già oggetto di approfondimento ed interlocuzioni con l'Autorità Sanitaria Regionale,
la quale si è resa disponibile a trasmettere giornalmente, ai Sindaci dei territori ove sia registrata la presenza di
soggetti positivi al COVID-19 o di
coloro che sono stati posti in quarantena domiciliare fiduciaria, una
aggiornata reportistica contenente tali dati. Ciò consentirà alle
Amministrazioni locali anche di poter garantire, a mezzo dell'operato del locale COC, ove necessario,
adeguate forme assistenziali in favore di cittadini posti in isolamento ed in condizione di bisogno.
Si evidenziano,
altresì, le prescrizioni inerenti la sospensione di tutte le manifestazioni
organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato come esplicitamente
definiti dalla lettera g) del citato art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo, il quale
specifica expressìs verbìs che sono
sospese tutte le attività svolte presso cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
In ordine agli esercizi di ristorazione e bar gli stessi potranno svolgere le proprie attività dalle 6.00
alle 18.00, con obbligo del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire il rispetto
della già nota distanza interpersonale di almeno un metro. Giova evidenziare che la norma prevede, in
caso di inosservanza di tale prescrizione, la sanzione della sospensione
dell'attività a cura del Sindaco competente.
Analoga sanzione
è prevista in caso di violazione di quanto sancito dalla lettera o) del citato
D.P.C.M dell’8 marzo scorso, in ordine all'esercizio delle
attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate, le quali sono
consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la consueta distanza interpersonale di almeno
un metro. Ove le condizioni strutturali e organizzative
non consentano il rispetto di tale distanza minima, le strutture in discorso
dovranno essere chiuse.
Una ulteriore significativa previsione atta a limitare
le occasioni di contagio e diffusione del "Coronavirus"
è quella di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1, il quale sancisce la
chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture
di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei
centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, invece, i gestori di tali esercizi sono comunque tenuti a
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro, incorrendo nella sanzione della sospensione dell'attività in caso di
inosservanza. Anche in tal caso, è prevista la chiusura dell'esercizio, ove lo stesso non consenta per
ragioni strutturali ed organizzative l'adempimento di tale prescrizione.
Eccezione di rilievo alla chiusura nelle giornate
festive e prefestive delle attività è costituita da farmacie,
parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono
comunque garantire il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro tra i fruitori dell'esercizio, con sanzione della sospensione
dell'attività in caso di violazione.
Appare, infine, necessario sottolineare che fino al 3
aprile p.v., sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Tutto ciò premesso, si rivolge viva premura ai Sigg.ri
Sindaci affinché garantiscano, anche attraverso le
Polizie locali, il puntuale rispetto delle cogenti prescrizioni contenute nei
DPCM dell’8 e 9 marzo in oggetto, rammentando che la violazione delle
disposizioni ivi previste, salvo che il fatto integri più grave reato,
costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p..
I Sigg.ri Dirigenti dei pubblici uffici vorranno porre
particolare riguardo a quanto sancito dalla lettera e)
dell'art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo, la quale raccomanda di
promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario
e di ferie, fermo restando quanto previsto in tema di lavoro agile dal
successivo art. 2.
II Sig. Presidente della Camera di Commercio è pregato
di voler sensibilizzare le associazioni di categoria del
territorio, in merito alla suddetta raccomandazione parimenti rivolta ai privati
datori di lavoro.
Le Forze di Polizia territoriali, nonché il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco per i profili di interesse, in
adesione a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. dell’8 marzo, vorranno
garantire il consueto supporto ai
fini dell'esecuzione delle misure di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M., così
come integrato dal D.P.C.M. del 9 marzo, nonché in ordine al monitoraggio dell'attuazione delle restanti
previsioni a cura delle competenti amministrazioni.
Da ultimo si rende
noto, altresì, che nella Gazzetta Ufficiale n. 62 in data 9 marzo u.s. è stato
pubblicato l’unito Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione
all’emergenza COVID-19.
A tal proposito, si
ritiene necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. in ordine a quanto
sancito dall’art. 15 del citato testo normativo il quale, nel novellare il
contenuto dell’art. 3 comma 4 del noto Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio
scorso, statuisce che “Salva
l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la
violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei
gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con
la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è
accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è
irrogata dal Prefetto”.
Ciò posto, i Sigg.ri
Sindaci vorranno rendere edotti i propri Comandi di Polizia Locale in merito
alla suindicata prescrizione, affinché gli esiti degli accertamenti di polizia
amministrativa, posti in essere al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni normative in atto ai fini del contenimento del contagio
Coronavirus ed i conseguenti verbali di contestazione, siano trasmessi per
competenza a questa Prefettura, per l’applicazione della relativa sanzione
amministrativa.
Confidando nella
consueta puntuale osservanza delle indicazioni impartite, si ringrazia per la
collaborazione.
IL PREFETTO
(Rolli)
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