martedì 10 marzo 2020

Dalla Prefettura di Macerata ricevbiamo e pubblichiamo


data del protocollo
Al Sig. Presidente della Provincia                           

Ai Sigg.ri Sindaci

                                                                                              
Ai Sigg.ri Dirigenti Uffici Pubblici

Al Sig. Delegato provinciale CONI

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio
                                                           LORO SEDI

e, p.c.              Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
Al Sig. Comandante Polizia Stradale
                                                           Al Sig. Comandante Capitaneria di Porto

OGGETTO:
Misure urgenti di contenimento del contagio del “Coronavirus” – D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo 2020 .

Si fa seguito a precedente corrispondenza relativa all’oggetto comunicando che è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo u.s. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Al riguardo, si forniscono alcune indicazioni anche sulla scorta delle direttive inviate dal Ministro dell’Interno.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale a partire dalla giornata odierna e fino al 3 aprile p.v..

Tra le articolate misure previste, tutte finalizzate a implementare la strategia nazionale di contenimento alla diffusione del fenomeno epidemiologico di cui trattasi, si intende in particolare qui richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 8 marzo, in quanto ormai riferite all’intero territorio nazionale.
Di primario interesse risulta anzitutto il dettato di cui alla lettera a) del citato art. 1, secondo cui, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è necessario "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Conseguentemente, ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti  indicati  dalla prescrizione di cui trattasi, rileveranno elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione che l’attività lavorativa o professionale dell’interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti adottati per far fronte al fenomeno del Coronavirus (si pensi ai servizi educativi per l’infanzia e alle attività didattiche di cui all’art. 1 comma 1 lett. h) del D.P.C.M. dell’8 marzo); ovvero situazioni di necessità che devono essere identificate con quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di una attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l’interessato debba spostarsi per essere sottoposto a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o domicilio.

Le motivazioni inerenti le suindicate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute dovranno essere attestate dall’interessato producendo una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che potrà essere resa anche attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze di Polizia al momento del controllo e la cui veridicità potrà essere verificata ex post.
Si sottolinea l’introduzione, al comma 2) dell’art.1 D.P.C.M. 9 marzo, della specifica disposizione atta a vietare sull’intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in tal modo implementando il quadro degli strumenti messi in campo al fine di contenere la diffusione del COVID-19.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Particolare riguardo merita la prescrizione di cui alla  lettera c) dell’ art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo u.s. , la quale sancisce il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus: si tratta, come noto, di un tema di particolare interesse per le amministrazioni locali, già oggetto di approfondimento ed interlocuzioni con l'Autorità Sanitaria Regionale, la quale si è resa disponibile a trasmettere giornalmente, ai Sindaci dei territori ove sia registrata la presenza di soggetti positivi al COVID-19 o di coloro che sono stati posti in quarantena domiciliare fiduciaria, una aggiornata reportistica contenente tali dati. Ciò consentirà alle Amministrazioni locali anche di poter garantire, a mezzo dell'operato del locale COC, ove necessario, adeguate forme assistenziali in favore di cittadini posti in isolamento ed in condizione di bisogno.

Si evidenziano, altresì, le prescrizioni inerenti la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato come esplicitamente definiti dalla lettera g) del citato art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo, il quale specifica expressìs verbìs che sono sospese tutte le attività svolte presso cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

In ordine agli esercizi di ristorazione e bar gli stessi potranno svolgere le proprie attività dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire il rispetto della già nota distanza interpersonale di almeno un metro. Giova evidenziare che la norma prevede, in caso di inosservanza di tale prescrizione, la sanzione della sospensione dell'attività a cura del Sindaco competente.

Analoga  sanzione è prevista in caso di violazione di quanto sancito dalla lettera o) del citato D.P.C.M  dell’8 marzo scorso,  in ordine all'esercizio delle attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate, le quali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la consueta distanza interpersonale di almeno un metro. Ove le condizioni strutturali e organizzative non consentano il rispetto di tale distanza minima, le strutture in discorso dovranno essere chiuse.

Una ulteriore significativa previsione atta a limitare le occasioni di contagio e diffusione del "Coronavirus" è quella di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1, il quale sancisce la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, invece, i gestori di tali esercizi sono comunque tenuti a predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, incorrendo nella sanzione della sospensione dell'attività in caso di inosservanza. Anche in tal caso, è prevista la chiusura dell'esercizio, ove lo stesso non consenta per ragioni strutturali ed organizzative l'adempimento di tale prescrizione.

Eccezione di rilievo alla chiusura nelle giornate festive e prefestive delle attività è costituita da farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono comunque garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i fruitori dell'esercizio, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Appare, infine, necessario sottolineare che fino al 3 aprile p.v., sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Tutto ciò premesso, si rivolge viva premura ai Sigg.ri Sindaci affinché garantiscano, anche attraverso le Polizie locali, il puntuale rispetto delle cogenti prescrizioni contenute nei DPCM dell’8 e 9 marzo in oggetto, rammentando che la violazione delle disposizioni ivi previste, salvo che il fatto integri più grave reato, costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p..

I Sigg.ri Dirigenti dei pubblici uffici vorranno porre particolare riguardo a quanto sancito dalla lettera e) dell'art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo, la quale raccomanda di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in tema di lavoro agile dal successivo art. 2.

II Sig. Presidente della Camera di Commercio è pregato di voler sensibilizzare le associazioni di categoria del territorio, in merito alla suddetta raccomandazione parimenti rivolta ai privati datori di lavoro.

Le Forze di Polizia territoriali, nonché il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i profili di interesse, in adesione a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. dell’8 marzo, vorranno garantire il consueto supporto ai fini dell'esecuzione delle misure di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M., così come integrato dal D.P.C.M. del 9 marzo, nonché in ordine al monitoraggio dell'attuazione delle restanti previsioni a cura delle competenti amministrazioni.

Da ultimo si rende noto, altresì, che nella Gazzetta Ufficiale n. 62 in data 9 marzo u.s. è stato pubblicato l’unito Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.

A tal proposito, si ritiene necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. in ordine a quanto sancito dall’art. 15 del citato testo normativo il quale, nel novellare il contenuto dell’art. 3 comma 4 del noto Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio scorso, statuisce che “Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto”.

Ciò posto, i Sigg.ri Sindaci vorranno rendere edotti i propri Comandi di Polizia Locale in merito alla suindicata prescrizione, affinché gli esiti degli accertamenti di polizia amministrativa, posti in essere al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in atto ai fini del contenimento del contagio Coronavirus ed i conseguenti verbali di contestazione, siano trasmessi per competenza a questa Prefettura, per l’applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Confidando nella consueta puntuale osservanza delle indicazioni impartite, si ringrazia per la collaborazione.



IL PREFETTO
(Rolli)

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